Sul sito dello Studio Legale guidato dall’avvocato Andrea Mascetti si trovano regolarmente numerosi spunti di riflessione legati alle tematiche giuridiche su cui lavorano ogni giorno gli avvocati nell’ambito della loro attività professionale. Uno degli approfondimenti più recenti riguarda l’ordinanza n. 9839 del 13 aprile 2023 con cui la prima sezione della Corte di Cassazione stabilisce che la riconciliazione dei coniugi debba manifestarsi “per mezzo di un comportamento inequivoco, che esprima senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio” (ad esempio, la fedeltà e l’assistenza morale e materiale).
“Nel caso in esame, il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Caia e Sempronio, disattendendo l’eccezione di riconciliazione dei coniugi formulata da Caia, che proponeva appello sul punto, ribadendo come la coabitazione tra le parti post separazione escluderebbe la configurabilità dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, scrive Federica Boga, esperta di Diritto civile, uno degli ambiti di cui lo SLM si occupa da quando fu fondato dall’avvocato Andrea Mascetti.
“Proponeva allora Caia ricorso per cassazione deducendo che la legge italiana non ammette una separazione nella quale, pur venendo meno gli obblighi principali del matrimonio (assistenza morale e materiale, solidarietà e fedeltà) persiste invece quello della coabitazione. Argomentava la ricorrente che presupposto della separazione personale dei coniugi fosse proprio l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, in aperto contrasto con la circostanza che le parti abbiano continuato a vivere sotto lo stesso tetto”: interrogata sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “non fosse intercorsa riconciliazione tra Caia e Sempronio, essendo stata ritualmente dichiarata la loro separazione giudiziale e non essendo stata impugnata la relativa sentenza”. Secondo la Suprema Corte occorre quindi distinguere “tra riconciliazione dei coniugi e il mero protrarsi della loro coabitazione, nonostante l’intervenuta pronuncia di separazione, per motivi economici (ad esempio incapacità di sostenere il pagamento del canone di locazione e delle ulteriori spese connesse alla gestione di un altro immobile)”.
La mera coabitazione insomma non basta di per sé a dimostrare la riconciliazione tra coniugi separati: come emerge anche dall’approfondimento sul sito dello Studio Legale guidato da Andrea Mascetti, è necessario che sussista anche un progetto di vita comune tra le parti, il mantenimento o il ripristino “della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi”.
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